"In tema di condominio, prima della formazione delle tabelle millesimali, non esiste un criterio legale o convenzionale per determinare la miura della partecipazione alle spese: risulta allora legittima la determinazione provvisoria delle quote (millesimi) da parte dell'assemblea. In tema di comunione, in mancanza del titolo, la misura della partecipazione è invece stabilita dalla legge nel senso della parità delle quote (art. 1101 c.c.), per cui non vi è alcun bisogno di una determinazione provvisoria da parte dell'assemblea: ne consegue che è illegittima ogni statuizione in senso contrario."
massima tratta da Cassazione.net
In tema di comunione, l'assemblea della comunione non può determinare in via provvisoria la misura della partecipazione poiché, in mancanza del titolo, è la legge stessa, vedasi l'art. 1101 c.c., che stabilisce la parità delle quote, per cui non vi è bisogno della determinazione in via provvisoria da parte dell'assemblea stessa.
Sulla fattispecie oggetto della pronunzia, attinente alla provvisoria ripartizione delle quote dei partecipanti ad una comunione ereditaria, la Cassazione ha statuito che "nel caso di successione, le quote sono quelle predeterminate dalla legge nel caso di successione legittima o quelle determinate dal testatore nel caso di chiamata di eredi in quote disuguali nella successione testamentaria".
In applicazione di tale principio, pertanto, ogni ulteriore censura dei ricorrenti in ordine alla deliberazione dell'assemblea della comunione, che aveva ripartito provvisoriamente le quote dei coeredi onde individuare un criterio di ripartizione delle spese necessarie alla manutenzione dei beni comuni, risulta assorbita e la Suprema Corte ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente.
Avv. Maria Talarico
Nessun commento:
Posta un commento