La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.7039 depositata in data odierna, ha sancito il principio per cui, in materia di imposte indirette, si configura il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. 74/2000 solo se le operazioni figuranti nelle fatture siano soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.
Nella fattispecie, la Suprema ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Savona che aveva respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo per equivalente ai danni di un contribuente indagato per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000. La Corte, infatti, esaminate le censure del ricorrente che aveva dedotto violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ha stabilito che il Tribunale del Riesame, pur nei limiti attribuiti dall'ordinamento alla sua cognizione, deve comunque esercitare un controllo non puramente formale di legalità, per cui deve tenere in considerazione sia le allegazioni della Pubblica Accusa che le contestazioni difensive, accertando la congruità degli elementi rappresentati a sostenere la provvisoria imputazione. Nel caso specifico, invece, le difese del contribuente non sono state adeguatamente valutate, poiché il Tribunale adito non ha tenuto in considerazione il fatto che le fatture de quibus erano solo soggettivamente inesistenti, come ammesso dall'indagato, il quale aveva ricevuto fatturazione da un soggetto diverso da quello che aveva effettivamente eseguito la prestazione, ma non anche oggettivamente inesistenti in quanto i costi fatturati erano stati realmente sostenuti, per cui non vi era stato alcun profitto del quale il contribuente aveva usufruito. Tale elemento, secondo gli Ermellini, non poteva essere trascurato dall'organo del riesame, atteso che nei fatti non vi era stata alcuna evasione di imposta, per cui correttamente è stato incardinato il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 325 c.p.p., stante il difetto di motivazione del giudice del riesame.
La Corte, citando se stessa con riferimento alla sentenza n. 10394/2010, ha chiarito che il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 è integrato, per ciò che riguarda le imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle operazioni figuranti in fattura (ovvero quando vi è diversità totale o parziale tra costi indicati e sostenuti), mentre per ciò che riguarda le imposte indirette (iva), occorre che vi sia inesistenza oggettiva e soggettiva insieme.
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