Obbligo di risarcimento a carico del meccanico se nella sua officina viene rubata l'auto di un cliente.
E' quanto sancisce la Cassazione annullando (parzialmente) con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Bari.
E' quanto sancisce la Cassazione annullando (parzialmente) con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Bari.
Nei fatti, in primo ed in secondo grado, il meccanico era stato condannato al risarcimento per omesso dovere di custodia e la Corte di Appello aveva ritenuto inadeguate le misure di sicurezza, stante l'assenza di impianto di antifurto o di radio allarme.
Nei motivi di impugnazione in Cassazione, il ricorrente aveva imputato al giudice del gravame di non aver tenuto in considerazione i rilievi atti a mostrare le misure di sicurezza impiegate nell'officina, né di aver considerato il fatto che il locale si trovasse al piano terra di un condominio nel quale non si erano mai verificati furti. Sosteneva, pertanto, che la decisione della Corte di far valere la responsabilità per omesso dovere di custodia, a causa dell'inadeguata condotta di prevenzione del furto, segnatamente per l'assenza di impianto antifurto, fosse arbitraria e andasse censurata poichè l'obbligato è esonerato da tale responsabilità quando dimostra di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia e di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire il furto.
Sul punto, la Suprema ha rigettato le censure del meccanico, argomentando che non può formare oggetto del sindacato di legittimità la valutazione in merito della Corte d'Appello, se essa è congruamente motivata ed è immune da vizi logici e giuridici: non è compito della Cassazione censurare le scelte decisionali delle Corti di merito sugli accertamenti in fatto, poiché essa può sindacare solo sulla correttezza del ragionamento in base al quale sono state fatte quelle scelte.
Soltanto in ordine alla quantificazione dei danni, la Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza del meccanico, statuendo che la Corte di Appello di Bari, nuovamente investita della decisione, dovrà decidere il motivo di appello riguardante la verifica della corrispondenza della somma liquidata alla reale entità dei danni subiti, stante la mancata pronuncia in merito, rispetto a tale questione.
Soltanto in ordine alla quantificazione dei danni, la Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza del meccanico, statuendo che la Corte di Appello di Bari, nuovamente investita della decisione, dovrà decidere il motivo di appello riguardante la verifica della corrispondenza della somma liquidata alla reale entità dei danni subiti, stante la mancata pronuncia in merito, rispetto a tale questione.