Con sentenza n°1292 del 14/06/2011 il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c di una società contro un gestore telefonico, condannando quest'ultimo anche al pagamento di una "astreinte", ovvero di una somma conteggiata per ciascun giorno di ritardo nell'attivazione della linea telefonica.
Nella fattispecie, la società ricorrente aveva fatto richiesta di passaggio ad un gestore telefonico, tornando a quest'ultimo dopo un periodo in cui aveva usufruito di un altro gestore. Quest'ultimo aveva prontamente rilasciato i codici di migrazione per la riattivazione della linea, ma ciò nonostante, il gestore ricevente non aveva attivato la stessa nei tempi contrattualmente previsti, senza che vi fossero motivazioni plausibili per giustificare tale condotta, come poi è emerso dall'esame delle argomentazioni difensive nel corso del procedimento cautelare.
Il Tribunale ha accolto il ricorso d'urgenza della società, rilevando la sussistenza dei due requisiti necessari alla concessione di tale provvedimento, ovvero il fumus boni iuris (poichè la ricorrente ha dimostrato la sua qualifica imprenditoriale nonchè il fatturato prodotto, comprovando il danno patrimoniale causato dalla mancata attivazione della linea telefonica e della linea ADSL ed ha anche prodotto in giudizio i codici di migrazione rilasciatile dal precedente gestore telefonico) e il periculum in mora (poichè l'impossibilità di utilizzare la linea telefonica ha esposto la ricorrente a danni di natura patrimoniale connessi all'impossibilità o alla maggiore difficoltà di condurre la propria attività imprenditoriale, anche rinunciando a modalità di esercizio della stessa accessibili tramite internet).
Il Tribunale ha accolto il ricorso d'urgenza della società, rilevando la sussistenza dei due requisiti necessari alla concessione di tale provvedimento, ovvero il fumus boni iuris (poichè la ricorrente ha dimostrato la sua qualifica imprenditoriale nonchè il fatturato prodotto, comprovando il danno patrimoniale causato dalla mancata attivazione della linea telefonica e della linea ADSL ed ha anche prodotto in giudizio i codici di migrazione rilasciatile dal precedente gestore telefonico) e il periculum in mora (poichè l'impossibilità di utilizzare la linea telefonica ha esposto la ricorrente a danni di natura patrimoniale connessi all'impossibilità o alla maggiore difficoltà di condurre la propria attività imprenditoriale, anche rinunciando a modalità di esercizio della stessa accessibili tramite internet).
Inoltre, la ricorrente ha chiesto l'applicazione di un provvedimento di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e il Giudice, avuto riguardo al fatto che la condanna accessoria costituisce un indubbio stimolo per la resistente a dare esecuzione al comando giurisdizionale, scongiurando il rischio di un successivo contenzioso, nonchè al fatto che l'ordine giurisdizionale di riattivazione della linea telefonica non è suscettibile di esecuzione forzata, non potendo prescindere dal comportamento attivo della resistente, ha disposto la condanna del gestore al pagamento di una somma pari a € 50,00 giornalieri, dalla data di notifica del provvedimento giudiziale, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione della linea. Il Giudice ha quindi confermato nel merito il precedente decreto giudiziale che aveva ordinato la riattivazione della linea telefonica ed era rimasto lettera morta e ha condannato altresì il gestore telefonico al pagamento delle spese di lite.
Avv. Maria Talarico
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