Con sentenza resa il 3 giugno scorso, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Varese ha condannato al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., l'opponente ad un decreto ingiuntivo, essendo risultato in sede istruttoria che l'attrice/opponente aveva intrapreso il giudizio di opposizione pur essendo consapevole della manifesta infondatezza dello stesso.
Nel merito, l'attrice aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per le sue prestazioni professionali, delle quali l'attrice risultava debitrice sulla scorta delle intercorse pattuizioni contrattuali. Costei, invece, negava di essere tenuta al pagamento. Appurato il diritto dell'architetto, ovvero la fonte negoziale della richiesta di pagamento, sulla base delle risultanze istruttorie, tra cui la prova per testi, il giudice ha evidenziato la mancanza di prova liberatoria da parte dell'attrice e ha respinto l'opposizione.
Conseguentemente, il tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e ha disposto la condanna dell'opponente alle spese di lite, nonché la condanna, d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
Infatti, il giudice ha statuito che, in base alle risultanze istruttorie, il fatto che l'opponente fosse pienamente consapevole dell'infondatezza della sua azione oppositiva, nonchè il fatto che la difesa dell'opponente abbia "inibito l’efficacia del decreto in itinere ex art. 648 c.p.c., abbia allungato i tempi di soddisfazione del credito (elemento che, come rilevato dalle SSUU 19499/2008, concorre a “rallentare l’economia nazionale”) ed abbia prodotto un contenzioso che ha aggravato il ruolo del magistrato" impone la necessità di sanzionare la condotta tendenzialmente maliziosa dell'attrice.
Da ultimo, si noti che il criterio equitativo qui utilizzato dal giudice nel determinare l'entità del risarcimento per lite temeraria si è riferito, oltre che al valore della controversia, al più recente orientamento di legittimità in tema di risarcimento per danno all'immagine secondo una logica non meramente compensativa del pregiudizio subito. In altre parole, ci si riferisce alle forme risarcitorie che vadano a colpire l'autore della condotta contra jus attraverso la retroversione degli utili conseguiti a cagione della ingiusta attivazione o resistenza nel processo e della sua durata.
Avv. Maria Talarico