Con sentenza del 1° aprile 2011 il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ha disposto la condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. nei confronti della parte attrice del giudizio, in quanto la domanda di risarcimento del danno è risultata non supportata dagli elementi di prova necessari a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
L'attrice lamentava di aver subito danni meccanici all'autocarro da essa condotto, poichè era finita in una profonda buca presente sul manto stradale. Per questo, richiedeva il risarcimento del danno occorso nonché del danno da mancato guadagno.
A sostegno probatorio della sua domanda, tuttavia, l'attrice aveva soltanto prodotto un documento consistente in una dichiarazione rilasciata da una persona non presente al momento del sinistro ed aveva indicato una circostanza testimoniale risultata generica ed inattendibile. Infatti il Giudice, oltre ad osservare l'incongruenza per cui, in una circostanza del genere, l'attrice non aveva chiamato alcuna autorità pubblica per fare eseguire i rilievi del caso, ha anche dedotto l'inadeguatezza dell'unica circostanza testimoniale articolata, siccome formulata in termini generici che non consentivano l'ingresso della prova orale nella causa di specie, stante il contrasto tra il carattere generico di tale circostanza e quanto disposto dall'art. 244 c.p.c., che impone di dedurre la prova per testimoni mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna persona deve essere interrogata.
Sul punto, il giudice ha richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa" (cfr. Cass. 9547/2009).
Pertanto, in mancanza della prova dei fatti posti a fondamento della domanda, il Tribunale ha rigettato la richiesta risarcitoria di parte attrice condannando quest'ultima, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 3° c.p.c., determinando l'entità del risarcimento in via equitativa.
Avv. Maria Talarico