martedì 24 maggio 2011

Il Comune è tenuto al risarcimento del pedone che cade in una buca del marciapiede riempitasi d'acqua.

La terza sezione civile della Cassazione, con ordinanza emessa in camera di consiglio e depositata in data odierna, ha cassato con rinvio una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna che aveva escluso la responsabilità del comune per l'incidente occorso ad una cittadina che era caduta in una buca del marciapiede riempitasi d'acqua piovana.
In particolare, la Corte aveva sostenuto che, pur essendo una buca apertasi sul manto stradale indice di un difetto di manutenzione da parte dell'ente comunale, al quale fa capo la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., nel caso di specie l'evento pluviale si era posto come elemento imprevedibile ed estemporaneo, rispetto al quale il comune non aveva potuto intervenire tempestivamente, per cui tale evento fortuito era idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente citato.
Sul punto, la Cassazione ha ravvisato l'illogicità e la contrarietà di tale motivazione ai principi di diritto posti dall'art. 2051 c.c. Infatti, ciò che la Corte territoriale ha considerato un elemento esimente di responsabilità, è stato invece un elemento che ha aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, nonchè un elemento che, senza il vizio di manutenzione, sarebbe stato inidoneo alla produzione del danno. Piuttosto, senza la pioggia, la condotta della ricorrente sarebbe potuta essere valutata anche ai fini dell'eventuale configurazione di un concorso di colpa, non avendo ella ravvisato tempestivamente la presenza della buca.
Pertanto, la pioggia non può essere considerata un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, poichè è un evento normale e largamente prevedibile che, di per sè inidoneo alla produzione del danno patito, ha piuttosto aggravato il difetto di manutenzione e ha contribuito al verificarsi del danno, la cui responsabilità ricade sull'ente manutentore, ovvero sul Comune, ex art. 2051 c.c.
Avv. Maria Talarico