La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14331 del 28/06/11, ha statuito che, in tema di divisione, non è assoggettabile a ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., l'ordinanza che fissa l'udienza per l'estrazione a sorte dei lotti.
La Corte, infatti, ha precisato che tale ordinanza è un provvedimento istruttorio, di natura strumentale rispetto alla decisione della causa, per cui, come tutti i provvedimenti di tale specie, può essere liberamente revocato o modificato dal Giudice ed è inidoneo alla formazione del giudicato. Viceversa, i provvedimenti avverso ai quali è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sono quelli di carattere decisorio, ovvero incidenti su diritti ed idonei a formare il giudicato su questioni attinenti a situazioni soggettive di natura sostanziale.
Nella fattispecie, erano sorte contestazioni in ordine all'assegnazione dei lotti, indi il giudice di merito aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione ed aveva fissato con decreto l'udienza per l'estrazione a sorte dei lotti. Secondo parte ricorrente ex art. 111 Cost., la presenza di contestazioni al progetto divisionale non poteva consentire al giudice di dichiararlo esecutivo, presentandosi la necessità di istruire la causa che poi sarebbe dovuta essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.
I giudici di legittimità hanno rilevato, tuttavia, che le contestazioni erano dirette solo all'assegnazione dei lotti ma non impedivano l'esecutività del progetto di divisione, poichè l'art. 789 c.p.c. dispone all'ultimo comma che "in ogni caso" il giudice dispone con ordinanza riguardo all'estrazione a sorte dei lotti e l'espressione significa che tale procedimento va rispettato sia se sorgano contestazioni (per cui la causa viene istruita e decisa con sentenza) sia che non vi siano (per cui il giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione con ordinanza).
Ad ogni modo, conclude la Suprema Corte, il provvedimento di fissazione dell'udienza per l'estrazione a sorte dei lotti ha carattere strumentale rispetto alla decisione del giudice e non carattere decisorio, per cui non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Avv. Maria Talarico