lunedì 30 gennaio 2012

Il danno morale non è una quota del danno biologico: è possibile la liquidazione autonoma

La Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari, con sentenza resa il 31/10/2011, ha sancito che il danno morale è suscettibile di risarcimento autonomo da quello configurato per il danno biologico, con ciò discostandosi dall'orientamento espresso dalla nota sentenza delle SS. UU. della Cassazione (sent. n°26972 del 11/11/2008) in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Secondo il Giudice di merito, il danno morale può godere di autonoma liquidazione in quanto lede un aspetto particolare del bene vita, minando l'integrità morale che è un diritto inviolabile della persona, trattandosi della massima espressione della dignità umana che trova tutela giuridica, come si desume dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge n°190 del 2/8/2008.
La decisione del Tribunale è stata resa all'esito di un procedimento di risarcimento danni promosso dalla vittima di un'aggressione, per la quale era già stata emessa a carico dei responsabili sentenza penale di condanna per i fatti delittuosi perpetrati.
Da segnalare che, nonostante la previsione di autonoma liquidazione del danno morale, il Giudice di merito non svincola il risarcimento del danno dall'allegazione probatoria e conclude che, pur considerate le condizioni soggettive e la gravità del fatto in concreto, non è possibile procedere al ristoro del danno, in assenza di allegazione sul disagio morale sofferto, per cui il risarcimento liquidato concerne solo la malattia certificata ed il danno biologico dovuto alle conseguenze lesive permanenti.