Con sentenza emessa il 10 maggio 2012, la III Sezione della Corte di Cassazione ha decretato la salvezza degli innumerevoli blog a rischio chiusura enunciando il principio secondo cui i blog non sono un prodotto editoriale, per cui non devono essere registrati presso il tribunale competente, come prevede la legge sulla stampa e per questo motivo non possono essere considerati stampa clandestina in virtù della mancata (e non dovuta) registrazione.
La pronuncia pone la parola fine ad una disputa durata alcuni anni sulla natura dei blog, originata dal caso delle vicende processuali di un blogger siciliano, condannato in primo grado ed in appello per i reati di stampa clandestina e diffamazione a mezzo stampa.
La tesi accusatoria, sposata dal giudice di prime cure, era che il blog in questione dovesse essere considerato una testata giornalistica per la natura dei suoi contenuti, pertanto equiparabile ad un giornale cartaceo e, come tale, soggetto agli obblighi previsti dalla legge sulla stampa (L.47/48), dovendosi dotare di un direttore responsabile e procedere alla registrazione presso il Tribunale. Verdetto confermato in grado d'appello.
La difesa del blogger davanti ai giudici di legittimità ha evidenziato la non assimilabilità del blog alla testata giornalistica, sia per una questione di ordine pratico dovuta alla necessità, qualora fosse corretta la tesi accusatoria, di procedere alla registrazione presso il tribunale dei loro blog da parte delle migliaia di utenti della rete che usano questo mezzo di comunicazione, sia perchè il blog non rientra nella definizione di prodotto editoriale così come contemplata dalla vigente legge sull'editoria (L. 62/2001). Infatti, il difensore del blogger ha avuto conferma diretta dal relatore della suddetta legge che i blog non rientrano nella nozione di prodotto editoriale, come tale soggetto alle disposizioni della legge sulla stampa, come risulta chiaramente dalla relazione preparatoria alla medesima legge n.62, per cui la ratio interpretativa della norma risiede nella necessità di aderire alla prescrizione normativa che non considera i blog un prodotto editoriale e per questo non li assoggetta all'obbligo di registrazione presso il tribunale, vigente per le testate giornalistiche, né, per tale verso li considera stampa clandestina.
La libertà di espressione sul web è salva!