lunedì 23 luglio 2012

E' legittima la delibera condominiale che impone la turnazione dei posti auto: Cass. Civ. 12485/2012

Con sentenza depositata il 19 luglio scorso, la Cassazione ha sancito la legittimità della delibera assembleare che impone ai condòmini di fare a turno per usufruire dei posti auto condominiali.
Nella specie, si trattava di una decisione adottata da un condominio di 12 unità abitative munito di garage condominiale a 11 posti auto: l'assemblea aveva deliberato che ciascun condomino avesse diritto ad usufruire di un solo posto auto per unità abitativa e che, data la disparità numerica tra condomini e posti auto, si dovesse fare a turno nell'occupazione dei medesimi, lasciando libero il posto al condomino di turno anche qualora questi non vi avesse parcheggiato l'auto nel giorno di spettanza.
Uno dei condomini, tuttavia, aveva impugnato la delibera sulla base di una presunta lesione dei diritti di cui agli artt. 1102 e 1138 c.c. Questi, infatti, sosteneva che, stante il combinato disposto dell'art. 1102 c.c. - che riconosce ai partecipanti alla comunione il diritto di servirsi della cosa comune purché non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri partecipanti di farne uso - e dell'art. 1138 c.c. - che vieta al regolamento condominiale (e quindi anche all'assemblea) di menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni - l'assemblea non poteva limitare il diritto dei condomini ad occupare un posto auto rimasto libero se il condomino di turno ad occuparlo non vi avesse effettivamente parcheggiato l'auto.
La Corte ha rigettato le censure del ricorrente argomentando che l'art. 1102 c.c., nel consentire l'uso intensivo della cosa comune, pone come condizione il rispetto del pari diritto degli altri compartecipanti alla comunione di fare uso del bene stesso. Di conseguenza, la delibera assembleare che aveva statuito di occupare a turno i posti auto e di lasciare libero il posto anche se questo non fosse occupato dal condomino di turno, si conforma al disposto dell'art. 1102. 
Infatti, se la natura di un bene comune è tale da non consentirne il simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, pertanto l'assemblea che abbia deliberato l'uso turnario della cosa per impossibilità di utilizzo simultaneo (posti auto inferiori al numero delle unità abitative) e che abbia escluso l'utilizzazione da parte degli altri condomini dei posti auto eventualmente lasciati liberi dai soggetti che beneficiano del turno, interpreta correttamente la ratio dell'art. 1102 c.c. poiché consente il godimento della cosa comune a tutti i comproprietari e tale godimento, non potendosi realizzare simultaneamente ma solo tramite turnazione, non è compromesso dal meccanismo del turno, grazie al quale, piuttosto, ogni comproprietario ha l'esclusività del potere di disposizione della cosa senza che altri compartecipi interferiscano con mezzi e strumenti che facciano venir meno l'avvicendamento nel godimento o inducano all'incertezza del suo avverarsi.
Per le stesse ragioni, non essendo la delibera assembleare lesiva dei diritti dei comproprietari, non si ravvisa alcuna menomazione dei diritti di ciascun condomino, per cui non vi è alcuna violazione ai sensi dell'art. 1138 c.c., atteso che la finalità della delibera non è quella di impedire il godimento individuale di un bene comune, bensì quella di impedire che un uso intensivo del bene comune da parte di singoli condomini possa menomare il medesimo diritto a godere del bene comune degli altri comproprietari.