sabato 21 maggio 2011

Comunione ereditaria: l'assemblea non può ripartire le quote in via provvisoria

Cass. Civ., sez. II, 20 maggio 2011 n°11264

"In tema di condominio, prima della formazione delle tabelle millesimali, non esiste un criterio legale o convenzionale per determinare la miura della partecipazione alle spese: risulta allora legittima la determinazione provvisoria delle quote (millesimi) da parte dell'assemblea. In tema di comunione, in mancanza del titolo, la misura della partecipazione è invece stabilita dalla legge nel senso della parità delle quote (art. 1101 c.c.), per cui non vi è alcun bisogno di una determinazione provvisoria da parte dell'assemblea: ne consegue che è illegittima ogni statuizione in senso contrario."
massima tratta da Cassazione.net

In tema di comunione, l'assemblea della comunione non può determinare in via provvisoria la misura della partecipazione poiché, in mancanza del titolo, è la legge stessa, vedasi l'art. 1101 c.c., che stabilisce la parità delle quote, per cui non vi è bisogno della determinazione in via provvisoria da parte dell'assemblea stessa.
Sulla fattispecie oggetto della pronunzia, attinente alla provvisoria ripartizione delle quote dei partecipanti ad una comunione ereditaria, la Cassazione ha statuito che "nel caso di successione, le quote sono quelle predeterminate dalla legge nel caso di successione legittima o quelle determinate dal testatore nel caso di chiamata di eredi in quote disuguali nella successione testamentaria".
In applicazione di tale principio, pertanto, ogni ulteriore censura dei ricorrenti in ordine alla deliberazione dell'assemblea della comunione, che aveva ripartito provvisoriamente le quote dei coeredi onde individuare un criterio di ripartizione delle spese necessarie alla manutenzione dei beni comuni, risulta assorbita e la Suprema Corte ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente.
Avv. Maria Talarico                        

venerdì 13 maggio 2011

L'amministratore del condominio può intimare al professionista la rimozione della targa non autorizzata

Cassazione Civile, sez. II, 11/05/2011 n°10347

“Qualora l’amministratore di condominio si rivolga ad uno dei condomini sollecitandogli il rispetto delle leggi o del regolamento vigenti, non è configurabile atto di turbativa del diritto qualora egli abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, nell’ambito dei poteri-doveri di cui agli artt. 1130-1133 c.c.”
massima tratta da Cassazione.net


L’invito, rivolto da un’amministratrice di condominio ad un avvocato, di rimuovere dall’atrio del palazzo la targa professionale costituisce atto di turbativa del possesso ai danni dell’avvocato? Si, secondo il giudice del merito (Corte di Appello di Genova), poiché la comunicazione inviata dall’amministratrice aveva caratteristiche di serietà, era sorretta da animus turbandi ed indicava un termine per l’adempimento, per cui meritavano accoglimento le ragioni del legale che aveva agito con ricorso per la manutenzione del possesso, ravvisando una turbativa dello stesso nell’invito di rimozione della targa da parte dell’amministratrice.  
      Di diverso avviso la Cassazione, la quale ha evidenziato la fallacia degli argomenti della Corte territoriale che aveva considerato l’azione dell’amministratrice alla stregua della condotta di un quivis de populo che avesse manifestato ingerenza nella sfera possessoria altrui pretendendo comportamenti abdicativi dei diritti sulla cosa posseduta.
      In realtà, secondo i giudici di legittimità, la condotta dell’amministratrice dev’essere valutata alla luce delle norme, vigenti nell’ordinamento e nel regolamento di condominio, che delimitano i poteri dell’amministratore di condominio e dell’assemblea condominiale.
In base all’art. 1133 c.c., l’amministratore può, in applicazione dei poteri che gli riconosce la legge, emettere provvedimenti obbligatori per i condomini, ai quali è comunque riconosciuta la facoltà di impugnarli dinanzi all’assemblea nonché di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Tali provvedimenti non devono essere deliberati dall’assemblea poiché è la stessa fonte legislativa che gli conferisce legittimità, riconoscendo che essi sono adottati dall’amministratore nella sua qualità. Il carattere obbligatorio di tali provvedimenti comporta che essi abbiano contenuto precettivo, per cui possono anche indicare un termine ad adempiere, così come avvenuto nel caso di specie. Eventuali doglianze di illegittimità possono essere efficacemente rappresentate in sede di impugnazione del provvedimento nei modi e nei termini di legge (artt. 1133 e 1137 c.c.), rimanendo assolutamente inadeguato un ricorso per manutenzione del possesso, quale quello proposto nella vicenda esaminata.
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, che ha cassato la sentenza di merito rinviando ad altra sezione della Corte di Appello competente, qualifica come non corrispondente a turbativa del possesso la condotta di un amministratore che abbia sollecitato un condomino al rispetto delle leggi vigenti o del regolamento di condominio, qualora questi abbia agito nell’ambito dei poteri-doveri conferitigli dalle norme di diritto comune di cui agli artt. 1130 e 1133 c.c.
Avv. Maria Talarico

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