giovedì 2 febbraio 2012

Tribunale di Cosenza, ordinanza del 1° febbraio 2012: sollevata questione di legittimità costituzionale sull'abrogazione delle tariffe professionali

"IL TRIBUNALE DI COSENZA
Proc. n. 5299/2011 Ruolo gen.
in persona del dott. Giuseppe Greco
ha pronunciato la seguente
o r d i n a n z a
nel procedimento ex art. 700 cod.proc.civ. vertente tra:
Società in accomandita semplice “R. Hotel”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bisignano al viale Roma n. 11 presso lo studio degli avvocati Paola Calabria ed Emiliano Calabria dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso,
- ricorrente,
e
Società per azioni E.N.E.L. Servizio Elettrico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via E. Tarantelli n. 31 presso lo studio dell’avvocato Francesco Perugini dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla memoria difensiva,
- resistente.
***
Premesso
che in data ventisette dicembre duemilaundici il sottoscritto giudice, dopo aver assunto sommarie informazioni testimoniali, ha adottato ai sensi del capoverso dell’art. 669-sexies, il seguente decreto:
“Letto il ricorso presentato dalla società in accomandita semplice R. Hotel, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Calabria ed Emiliano Calabria in data ventitré dicembre duemilaundici; - esaminata la produzione allegata al ricorso; - assunte sommarie informazioni; visti gli artt. 700 e 669-bis e seguenti cod.proc.civ.; - osserva: - la S.p.a. Enel Servizio Elettrico ha disattivato, in data ventidue dicembre duemilaundici, la fornitura di energia somministrata alla società ricorrente presso una struttura alberghiera dalla stessa gestita in Cosenza alla via delle Madaglie d’oro sul presupposto che la beneficiaria della somminsitrazione sia rimasta inadempiente nel pagamento di quattro fatture emesse tutte in data cinque aprile duemilaundici dell’importo complessivo di € 46.981,59; - l’importo delle suddette fatture - e dei relativi consumi - è stato determinato dal fornitore di energia presuntivamente in relazione al periodo due febbraio duemilaotto/nove dicembre duemiladieci ovvero dal momento della installazione dell’apprecchio di misurazione, risultato guasto, al giorno della sua sostituzione; - la determinazione presuntiva del consumo è stata compiuta “tenedo conto della media dei consumi giornalieri tenuta dalla cliente successivamente” alla sostituzione dell’apparecchio di misurazione; - siffatta determinazione, alla luce della istruzione sommaria compiuta in data odierna,  appare del tutto arbitraria e inattendibile in quanto è emerso chiaramente che nel periodo al quale si riferisce il calcolo del consumo presunto la struttura alberghiera non era ancora funzionante mentre la media dei consumi giornalieri è stata ricavata dall’osservazione dei consumi effettuati in epoca nella quale la struttura era pienamente operativa; - difettando la omogeneità dei periodi di osservazione è del tutto evidente che appare discutibile la correttezza del criterio utilizzato per la determinazione del consumo presunto; - a ciò va aggiunto che la parte istante ha già versato la somma di € 9.000,00 a copertura degli eventuali consumi che dovessero risultare dovuti a causa del cattivo funzionamento dell’apparato misuratore; - sussiste, pertanto il fumus di fondatezza del ricorso; - d’altra parte la rilevata fondatezza prima facie del ricorso suggerisce di provvedere ai sensi del capoverso dell’art. 669-sexies cod.proc.civ. in quanto il tempo necessario alla instaurazione del contraddittorio potrebbe vieppiù pregiudicare l’attuazione del provvedimento di accoglimento avuto riguardo alla forzata inattività nell’esercizio dell’impresa e ai conseguenti danni sullo sviamento della clientela; - p.q.m. - ordina alla S.p.a. Enel Servizio Elettrico di riattivare immediatamente la fornitura di energia sull’utenza in uso a Hotel R. s.a.s. in Cosenza alla via Mediaglie d’Oro s.n. (cliente n. 808 005 557); - fissa per la comparizione delle parti davanti a sé l’udienza dell’undici gennaio duemiladodici alle ore nove e trenta; - assegna all’istante termine fino al quattro gennaio duemiladodici  per la notificazione del ricorso e del presente decreto alla S.p.a. Enel Servizio Elettrico. - Si comunichi con urgenza. - Così deciso addì ventisette dicembre duemilaundici. - Il Giudice - dott. Giuseppe Greco”.
che dopo l’instaurazione del contraddittorio il provvedimento su esteso deve essere confermato in quanto la parte resistente nel costituirsi in giudizio si è limitata a dedurre genericamente l’insussistenza del c.d. “fumus boni iuris” e del c.d. “periculum in mora”, senza allegare alcuna specifica circostanza di fatto idonea a contrastare le ragioni della tutela concessa a mezzo di decreto;  
che è pacifico e non contestato  he le fatture emesse dalla società resistente sulla base di consumi “presunti” sono state tutte tempestivamente contestate;
che, pertanto, appare, “prima facie”, fondata la invocata tutela atipica siccome preordinata ad un giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento della insussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento del somministrato ovvero della illegittimità della diffida ad adempiere intimata dalla parte resistente;
che, conseguentemente, va pienamente confermato il decreto assunto “inaudita altera parte”;
che, in conformità alla disposizione di cui al comma 7 dell’art. 669-octies cod.proc.civ. la parte resistente va condannata al pagamento delle spese del presente procedimento;
che la condanna presuppone la determinazione degli “onorari di difesa” (espressione tratta dalla norma dell’art. 91 cod.proc.civ.);
che secondo il diritto vivente gli onorari per le prestazioni professionali dell'avvocato devono essere liquidati secondo le tabelle che siano vigenti al momento dell’esaurimento delle prestazioni stesse da individuarsi nel momento in cui la causa sia ritenuta in decisione dal giudice (ex plurimis: Cass.civ., Sez. III, 10.06.1991, n. 6557);
che tuttavia la recentissima disposizione di cui al comma 1 dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, ha espressamente abrogato “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”;
che il comma 2 del citato articolo 9 ha, inoltre, stabilito che “ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”;
che la l’applicazione della disciplina dettata dal comma 2 dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012 s’impone in forza del principio “tempus regit actum” trattandosi nella specie di norma di carattere processuale;
che la evidenziata natura processuale della disposizione in parola si desume dal fatto che essa vincola gli “organi giurisdizionali” nell’attività di liquidazione di onorari professionali;
che l’interpretazione restrittiva della norma siccome volta a regolamentare esclusivamente l’attività giurisdizionale nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione del “compenso del professionista” ovvero nei giudizi instaurati tra committente e professionista appare incompatibile con la “ratio” complessiva dell’intervento legislativo il quale è a tutta evidenza finalizzato (almeno così risulta dalla lettura della relazione governativa) a determinare uno straordinario impulso allo sviluppo economico del paese e al corretto funzionamento dei mercati nell’ambito del quale la lentezza dei processi, specialmente nel campo della giustizia civile, costituisce un oggettivo vincolo allo sviluppo;
che, quindi, la suddetta disposizione deve intendersi quale principio processuale di carattere generale in quanto vincola la giurisdizione in tutti i processi nei quali si deve provvedere alla liquidazione degli “onorari di difesa”;
che la evidente mancanza di alcuna disciplina transitoria non consente di ritenere ultrattivo il vecchio regime delle tariffe ed obbliga ad applicare il nuovo regime a tutti i processi in corso che non siano già stati definiti anche per quel che riguarda la condanna alle spese processuali;
che la suddetta e radicalmente innovativa disciplina legislativa ha, sin dalla sua entrata in vigore, sollevato drammatici interrogativi in ordine ai criteri cui il giudice è tenuto a conformarsi nel liquidare, alla chiusura del procedimento da lui trattato,  gli “onorari di difesa” da porre a carico – mediante condanna – della parte soccombente in assenza dei necessari parametri stabiliti dal ministro vigilante;
che di tali gravi interrogativi si è immediatamente quanto responsabilmente fatto carico il Consiglio Nazionale Forense il cui Ufficio Studi ha evidenziato come l’assenza dei “parametri” da stabilirsi da parte del Ministro della Giustizia possa determinare “la paralisi dei procedimenti di liquidazione…in sede giurisdizionale”;
che prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012 gli “onorari di difesa” venivano liquidati dal giudicante facendo riferimento alle tariffe adottate mediante regolamento del Ministro della Giustizia a seguito di delibera del Consiglio nazionale forense;
che l’espressa abrogazione di tali tariffe non consente, a giudizio di questo giudice, di utilizzare le suddette tariffe in quanto “abrogate” quali “parametri” della liquidazione facendo ricorso a criteri ermeneutici fondati sulla analogia né, tantomeno, quali “parametri” di un giudizio equitativo non ravvisandosi alcuna lacuna del regime voluto dal legislatore che possa legittimare l’impiego dello strumento della interpretazione analogica né di far postulare la “sopravvivenza” delle abrogate tariffe quali “parametri” alternativi cui far ricorso per integrare la regolamentazione legislativa;
che, paraltro, in “subiecta materia” non appare possibile neppure l’estremo ricorso alla “equità” giudiziale la quale per espressa volontà del legislatore potrà esercitarsi nel determinare il preciso ammontare degli “onorari di difesa” nell’ambito dei, presumibilmente, elastici “parametri” che il ministro competente avrà cura di adottare ma non già nell’individuare autonomamente i criteri cui ancorare una qualche determinazione equitativa;
che il principio costituzionale di “indefettibillità della giurisdizione” (cfr. Corte costituzionale n. 361/1998) del quale è corollario il dovere per l’organo investito della risoluzione di una controversia di decidere sollecitamente e conformemente a diritto la questione portata alla sua cognizione non consente all’organo giurisdizionale alcuna dilazione nelle more della emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare i c.d. “parametri” della liquidazione giudiziale (fatta salva, evidentemente, la possibilità in determinate fattispecie di sollecitare le parti a voler esplicitamente attribuire al giudicante un potere di mero arbitraggio sulla determinazione degli “onorari di difesa” da porre a carico della parte tenuta a sopportarli per legge);
che l’eventuale ricorso da parte del giudicante a parametri diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore (ove non si traducesse in un mero recepimento delle abrogate tariffe che di fatto finirebbe per vanificare la volontà del legislatore) potrebbe risultare, volta a volta mortificante per il decoro della professione forense e quindi in contrasto con il primo comma dell’art. 36 della Legge fondamentale (tenuto conto che sotto l’attuale regime il professionista non potrà ottenere in sede giurisdizionale la determinazione del compenso in via autonoma nei confronti del proprio cliente, così come avrebbe potuto fare per l’innanzi) ovvero troppo gravoso per l’esercizio del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Costituzione); 
che pertanto (ove non si ritenesse possibile, come opina il sottoscritto giudice, postulare la “sopravvivenza” delle abrogate tariffe quali “parametri” alternativi a quelli previsti dalla legge) qualunque soluzione si dovesse scegliere nella determinazione degli “onorari di difesa” essa implicherebbe il rischio concreto di dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni simili sul piano processuale avuto riguardo al fatto che qualsivoglia soluzione rimarrebbe fondata in ultima analisi sulla “equità” soggettiva del decidente;
che, in definitiva, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012, si pongono, a giudizio del sottoscritto giudice, in netto contrasto con il canone di rango costituzionale della “ragionevolezza” (sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto al vigente ordinamento che impone di liquidare senza dilazione gli “onorari di difesa”) laddove non prevedono alcuna disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle norme e l’adozione da parte del ministro competente dei “paramatri” ivi previsti;
che alla evidenziata lacuna legislativa non è possibile porre rimedio attraverso alcuna interpretazione conforme a costituzione;
che la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012 appare, altresì, in contrasto con l’art. 24 della Costituzione in quanto vulnera il diritto di agire e resistere in giudizio rendendo incerto l’onere delle spese da affrontare nel corso del procedimento;
che la suddetta disciplina viola anche l’art. 3 della Costituzione in quanto attribuisce, di fatto e al di là di alcuna espressa attribuzione del relativo potere, una facoltà ampiamente discrezionale al giudice tenuto a liquidare gli “onorari di difesa”;
che tale facoltà appare priva di alcun ragionevole ancoraggio a parametri certi e controllabili così, peraltro, frustrando, il diritto della parte soccombente di insorgere nei confronti di un provvedimento che risulti, eventualmente, incongruo o esorbitante;
che non è neppure ipotizzabile, che il giudice, cui è fatto obbligo di applicare in via esclusiva “parametri” ad oggi inesistenti, possa omettere di decidere sulla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali ovvero sospendere il giudizio sino alla data in cui sarà emanato il provvedimento ministeriale per la cui emanazione, peraltro, le disciplina impugnata non pone alcun termine, in quanto la sospensione, in un caso non previsto da alcuna norma processuale, integrerebbe, altresì, la violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma, Costituzione;
che è pacificamente sollevabile davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità di un decreto-legge;
che da quanto premesso consegue che la decisione relativa alla liquidazione degli “onorari di difesa” vada sospesa e gli atti trasmesssi alla Corte costituzionale, trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata.
Non può, invero, negarsi che la questione sia rilevante ai fini della decisione in quanto la possibilità per l’organo giurisdizionale di decidere in ordine alle spese del presente giudizio è condizionata alla individuazione di un criterio che, nel permanere in vigore delle norme impugnate, l’ordinamento non appare fornire in alcun modo.
Né può, d’altra parte, sostenersi che la questione sia manifestamente infondata ove si tenga conto, per un verso, dell’impossibilità per il giudice di conformarsi a parametri di liquidazione obbligatori ma inesistenti e, per altro verso, dell’evidente impossibilità di determinare in termini oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della parte soccombente.
Va pertanto sollevata, nei termini su esposti, questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e sospesa la decisione in ordine alla determinazione delle spese del procedimento da porre a carico della parte risultata soccombente.
P.q.m.
visti gli artt. 669 bis e seg. cod.proc.civ.;
conferma il provvedimento reso in data ventisette dicembre duemilaundici;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento;
visti gli artt. 134 Cost., 1, legge n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953;
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 nei termini di cui in parte motiva;
sospende la decisione in ordine alla determinazione delle spese processuali da porre a carico della parte resistente;
ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e che sia successivamente trasmessa senza ritardo alla Corte Costituzionale.
Così deciso in Cosenza addì primo febbraio duemiladodici.
Il Giudice
dott. Giuseppe Greco"

testo tratto da Cassazione.net

lunedì 30 gennaio 2012

Il danno morale non è una quota del danno biologico: è possibile la liquidazione autonoma

La Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari, con sentenza resa il 31/10/2011, ha sancito che il danno morale è suscettibile di risarcimento autonomo da quello configurato per il danno biologico, con ciò discostandosi dall'orientamento espresso dalla nota sentenza delle SS. UU. della Cassazione (sent. n°26972 del 11/11/2008) in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Secondo il Giudice di merito, il danno morale può godere di autonoma liquidazione in quanto lede un aspetto particolare del bene vita, minando l'integrità morale che è un diritto inviolabile della persona, trattandosi della massima espressione della dignità umana che trova tutela giuridica, come si desume dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge n°190 del 2/8/2008.
La decisione del Tribunale è stata resa all'esito di un procedimento di risarcimento danni promosso dalla vittima di un'aggressione, per la quale era già stata emessa a carico dei responsabili sentenza penale di condanna per i fatti delittuosi perpetrati.
Da segnalare che, nonostante la previsione di autonoma liquidazione del danno morale, il Giudice di merito non svincola il risarcimento del danno dall'allegazione probatoria e conclude che, pur considerate le condizioni soggettive e la gravità del fatto in concreto, non è possibile procedere al ristoro del danno, in assenza di allegazione sul disagio morale sofferto, per cui il risarcimento liquidato concerne solo la malattia certificata ed il danno biologico dovuto alle conseguenze lesive permanenti.

mercoledì 29 giugno 2011

In tema di divisione, non è esperibile il ricorso straordinario per Cassazione contro l'ordinanza che fissa l'estrazione dei lotti

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14331 del 28/06/11, ha statuito che, in tema di divisione, non è assoggettabile a ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., l'ordinanza che fissa l'udienza per l'estrazione a sorte dei lotti.
La Corte, infatti, ha precisato che tale ordinanza è un provvedimento istruttorio, di natura strumentale rispetto alla decisione della causa, per cui, come tutti i provvedimenti di tale specie, può essere liberamente revocato o modificato dal Giudice ed è inidoneo alla formazione del giudicato. Viceversa, i provvedimenti avverso ai quali è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sono quelli di carattere decisorio, ovvero incidenti su diritti ed idonei a formare il giudicato su questioni attinenti a situazioni soggettive di natura sostanziale.
Nella fattispecie, erano sorte contestazioni in ordine all'assegnazione dei lotti, indi il giudice di merito aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione ed aveva fissato con decreto l'udienza per l'estrazione a sorte dei lotti. Secondo parte ricorrente ex art. 111 Cost., la presenza di contestazioni al progetto divisionale non poteva consentire al giudice di dichiararlo esecutivo, presentandosi la necessità di istruire la causa che poi sarebbe dovuta essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.
I giudici di legittimità hanno rilevato, tuttavia, che le contestazioni erano dirette solo all'assegnazione dei lotti ma non impedivano l'esecutività del progetto di divisione, poichè l'art. 789 c.p.c. dispone all'ultimo comma che "in ogni caso" il giudice dispone con ordinanza riguardo all'estrazione a sorte dei lotti e l'espressione significa che tale procedimento va rispettato sia se sorgano contestazioni (per cui la causa viene istruita e decisa con sentenza) sia che non vi siano (per cui il giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione con ordinanza).
Ad ogni modo, conclude la Suprema Corte, il provvedimento di fissazione dell'udienza per l'estrazione a sorte dei lotti ha carattere strumentale rispetto alla decisione del giudice e non carattere decisorio, per cui non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Avv. Maria Talarico

venerdì 17 giugno 2011

Provvedimento di coercizione indiretta per il gestore telefonico che non attiva la linea.

Con sentenza n°1292 del 14/06/2011 il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c di una società contro un gestore telefonico, condannando quest'ultimo anche al pagamento di una "astreinte", ovvero di una somma conteggiata per ciascun giorno di ritardo nell'attivazione della linea telefonica.
Nella fattispecie, la società ricorrente aveva fatto richiesta di passaggio ad un gestore telefonico, tornando a quest'ultimo dopo un periodo in cui aveva usufruito di un altro gestore. Quest'ultimo aveva prontamente rilasciato i codici di migrazione per la riattivazione della linea, ma ciò nonostante, il gestore ricevente non aveva attivato la stessa nei tempi contrattualmente previsti, senza che vi fossero motivazioni plausibili per giustificare tale condotta, come poi è emerso dall'esame delle argomentazioni difensive nel corso del procedimento cautelare.
Il Tribunale ha accolto il ricorso d'urgenza della società, rilevando la sussistenza dei due requisiti necessari alla concessione di tale provvedimento, ovvero il fumus boni iuris (poichè la ricorrente ha dimostrato la sua qualifica imprenditoriale nonchè il fatturato prodotto, comprovando il danno patrimoniale causato dalla mancata attivazione della linea telefonica e della linea ADSL ed ha anche prodotto in giudizio i codici di migrazione rilasciatile dal precedente gestore telefonico) e il periculum in mora (poichè l'impossibilità di utilizzare la linea telefonica ha esposto la ricorrente a danni di natura patrimoniale connessi all'impossibilità o alla maggiore difficoltà di condurre la propria attività imprenditoriale, anche rinunciando a modalità di esercizio della stessa accessibili tramite internet).
Inoltre, la ricorrente ha chiesto l'applicazione di un provvedimento di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e il Giudice, avuto riguardo al fatto che la condanna accessoria costituisce un indubbio stimolo per la resistente a dare esecuzione al comando giurisdizionale, scongiurando il rischio di un successivo contenzioso, nonchè al fatto che l'ordine giurisdizionale di riattivazione della linea telefonica non è suscettibile di esecuzione forzata, non potendo prescindere dal comportamento attivo della resistente, ha disposto la condanna del gestore al pagamento di una somma pari a € 50,00 giornalieri, dalla data di notifica del provvedimento giudiziale, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione della linea. Il Giudice ha quindi confermato nel merito il precedente decreto giudiziale che aveva ordinato la riattivazione della linea telefonica ed era rimasto lettera morta e ha condannato altresì il gestore telefonico al pagamento delle spese di lite.
Avv. Maria Talarico

mercoledì 8 giugno 2011

Le tabelle milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale devono essere applicate su tutto il territorio nazionale.

In data 7 giugno 2011, con sentenza n° 12408, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che le tabelle milanesi devono essere il parametro di riferimento su tutto il territorio nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale, per cui la quantificazione operata dal Tribunale di Milano coincide con il valore da ritenersi equo, ovvero quel valore in grado di assicurare uniformità di trattamento a tutti i cittadini ed a tutte le fattispecie, fatti salvi i casi in cui la fattispecie concreta presenti circostanze idonee a far diminuire o aumentare l'entità del risarcimento.
La Cassazione ha poi precisato che, pur risultando conforme agli artt. 1226 e 2056 primo comma c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale in applicazione delle tabelle milanesi, non saranno ricorribili in Cassazione per violazione di legge le sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a tabelle diverse per cui sarebbe risultata una liquidazione maggiore in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
Avv. Maria Talarico

lunedì 6 giugno 2011

E' condannato per lite temeraria chi si oppone ad un decreto ingiuntivo pur essendo già consapevole della manifesta infondatezza dell'opposizione.

Con sentenza resa il 3 giugno scorso, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Varese ha condannato al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., l'opponente ad un decreto ingiuntivo, essendo risultato in sede istruttoria che l'attrice/opponente aveva intrapreso il giudizio di opposizione pur essendo consapevole della manifesta infondatezza dello stesso.
Nel merito, l'attrice aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per le sue prestazioni professionali, delle quali l'attrice risultava debitrice sulla scorta delle intercorse pattuizioni contrattuali. Costei, invece, negava di essere tenuta al pagamento. Appurato il diritto dell'architetto, ovvero la fonte negoziale della richiesta di pagamento, sulla base delle risultanze istruttorie, tra cui la prova per testi, il giudice ha evidenziato la mancanza di prova liberatoria da parte dell'attrice e ha respinto l'opposizione.
Conseguentemente, il tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e ha disposto la condanna dell'opponente alle spese di lite, nonché la condanna, d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
Infatti, il giudice ha statuito che, in base alle risultanze istruttorie, il fatto che l'opponente fosse pienamente consapevole dell'infondatezza della sua azione oppositiva, nonchè il fatto che la difesa dell'opponente abbia "inibito l’efficacia del decreto in itinere ex art. 648 c.p.c., abbia allungato i tempi di soddisfazione del credito (elemento che, come rilevato dalle SSUU 19499/2008, concorre a “rallentare l’economia nazionale”) ed abbia prodotto un contenzioso che ha aggravato il ruolo del magistrato" impone la necessità di sanzionare la condotta tendenzialmente maliziosa dell'attrice.
Da ultimo, si noti che il criterio equitativo qui utilizzato dal giudice nel determinare l'entità del risarcimento per lite temeraria si è riferito, oltre che al valore della controversia, al più recente orientamento di legittimità in tema di risarcimento per danno all'immagine secondo una logica non meramente compensativa del pregiudizio subito. In altre parole, ci si riferisce alle forme risarcitorie che vadano a colpire l'autore della condotta contra jus attraverso la retroversione degli utili conseguiti a cagione della ingiusta attivazione o resistenza nel processo e della sua durata.
Avv. Maria Talarico

lunedì 30 maggio 2011

Le tabelle millesimali stabilite dal regolamento condominiale possono essere modificate anche per facta concludentia

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n°1132 depositata il 12/04/2011, ha sancito che le tabelle millesimali possono essere modificate anche per facta concludentia a seguito della risoluzione dell'assemblea condominiale, adottata a maggioranza dei presenti votanti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, la quale spontaneamente deliberi in deroga alle norme del regolamento condominiale.
Nella fattispecie, un condomino aveva impugnato una delibera assembleare per asserita contrarietà alle regole di riparto previste nelle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale risalente al 1968. La delibera, in effetti, era conforme al criterio di diversa ripartizione deciso dall'assemblea condominiale nel 1990, al quale, sin da allora, tutti i condomini si erano adeguati e in applicazione del quale, il condomino ricorrente avrebbe dovuto pagare una quota di spese condominiali superiore a quella risultante dalle precedenti tabelle millesimali regolamentari.
Nella narrativa della sentenza, si precisa che anche il dante causa del condomino ricorrente, aveva votato la nuova ripartizione di spese deliberata nel 1990 ed il suddetto condomino aveva, fino a quel momento, pagato le spese in conformità a tale criterio. 
Il giudice di merito chiarisce che le tabelle millesimali contenute in un regolamento avente natura contrattuale, possono essere innovate con una nuova convenzione, in omaggio al principio dell'autonomia contrattuale posto dall'art. 1322 c.c., che non richiede forma scritta ad substantiam perchè non incide su diritti reali, ma richiede il consenso dei condomini che può essere espresso anche per facta concludentia, purchè tale manifestazione tacita si rapporti ad un comportamento univoco e concludente che denoti la volontà di attenersi al nuovo criterio deliberato. Tale era stato, appunto, il comportamento dei condomini sin dal 1990, compreso il ricorrente.
D'altra parte, argomenta il giudice, gli obblighi dei condomini di partecipazione alle spese comuni o del rispetto della volontà assembleare sono vincoli sanciti ex lege e non dipendono dalla volontà delle parti, ma sono connessi al diritto reale da cui dipendono e sono trasmissibili, anche per atto tra vivi, con il trasferimento di quei diritti, per cui, con il trasferimento del diritto reale, al successore a titolo particolare sono trasmessi anche gli obblighi connessi a quel diritto, per cui l'oggetto perviene all'acquirente nella stessa misura e con le stesse facoltà con cui pervenne al precedente titolare. Ciò significa che al condomino ricorrente si estende il criterio di ripartizione delle spese cui aveva espresso consenso il precedente titolare dell'immobile.
In ogni caso, conclude il giudice, pur volendo interpretare la condotta del ricorrente come non accettazione tacita della volontà assembleare, va tenuto conto del fatto che in base al principio sancito dalla recente SS.UU. 18477/2010, la Cassazione ha stabilito che la modificazione delle tabelle millesimali condominiali, pur quando contenuta in un regolamento di origine contrattuale, può essere effettuata dall'assemblea condominiale che deliberi a maggioranza dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, in conformità ai criteri di cui agli artt. 1136 e 1138 c.c.
Avv. Maria Talarico